Questo studio nasce dall'analisi incrociata del documento della CONDOTTA DI COSTANZO SFORZA con i documenti riguardanti l'organizzazione la gestione delle truppe sforzesche forniti negli scritti della N.M.COVINI ed altri ancora in mio possesso forniti provenienti dall'archivio storico di Milano.

Lo scopo di questo scritto è quello di presentare un tipico contratto di CONDOTTA per meglio capire l'economia del mestiere delle armi nella seconda metà del '400.

Da semplice appassionato e modesto ricercatore ho preferito commentare i passi del documento piuttosto che interpretarli, in questo modo il lettore si troverà a diretto contatto con le fonti che andrò ad analizzaren potendo eventualmente integrare la mia ricerca.

IL DOCUMENTO

"Nel nome di nostro Signore anno 1472 giorno di Venere (venerdì) 29 del mese di Maggio, quinta quindicina del secolo. Essendo el magnifico meser Constantio Sfortia desideroso de dimostrare con effecti la sua singolare observantia et devoctione verso lo Illustrissimo Principe et Excellentissimo signore Galeazzo Maria Sforza Viscont, e Duca de Milano ec, como quello che ab ineuntibus usque annis (fin dai primi anni) se è elevato et nutrito preso ad sua Excellentia , oltra la propinquità et coniunctione de affinità che ha con quella; etiam per sequire li vestigi dello Illustre et Inclito (famoso) suo patre et per acquistare perpetua laude et gloria ha deliberato condurse alli soldi stipendi et servicii de sua Excellentia sotto la cui ombra dispone de vivere et exercitarse ."

Questo cappello introduttivo scritto da Costanzo Sforza ricorda la stima e il legame che unisce i due principi, i quali, in quanto parenti hanno avuto modo di "frequentarsi" fin dai primi anni di vita.

Come in altri trattati vi è una lode alla famiglia e discendenza del Duca in cui Galeazzo viene descritto come degno erede dell’illustre Padre.

Questo primo paragrafo si conclude con la dimostrazione della volontà da parte di Costanzo Sforza di servire sotto la bandiera del Signore di Milano.

"Et ad questo effecto ha mandato la prefata Excel lentia el nobile et strenuo Nicolò da Barignano suo procuratore et mandatario con pieno et ampio mandato el quale serà scripto in de li presenti capituli. Però el dicto Nicolò col prefato Illustrissimo signor Duca quale ha continuamente amato esso mesere Constantio per la virtù et animo che appare in lui è divenuto e diviene a li capituli infrascripti."

Costanzo Sforza elegge suo procuratore Nicolò da Barignano, capo squadra (squadrero) del signore di Pesaro.

Nicolò è sicuramente un uomo fidato del suo signore, lo troveremo infatti anche in altri trattati dove viene indicato come capo squadra. Lo ritroviamo nella cronaca del matrimonio di Costanzo (1475) nella scorta di Camilla d’Aragona futura sposa di Costanzo. Come procuratore la parola di Nicolò dovrà essere considerata come parola di Costanzo stesso.

"Primo el predicto Nicolò per vigore del suo mandato ha conducto et conduce el dicto meser Constantio ad soldi servicii et stipendio del prefato Illustrissimo signor Duca de Milano et de la Illustrissima madona Duchessa sua consorte et de sui figlioli et successori per anni otto fermi et dui altri ad beneplacitum de esso signor Duca incomenzando al Kalende de zugno proximo che vene. Ha promesso et promette che dicto mesere Constantio serà per tutto el tempo de la presente sua ferma fidele et liale ad sua Excellentia et, al stato et soi, ut supra; et che li amici d esso signor Duca et de li soi ut supra tenerà reputerà et tracterà per amici, et li inimici per inimici ; et a li inimici del prefato signor Duca et de soi ut supra non darà per alchuno modo directo nè indirecto secreto nè palese aiuto nè favore ."

In questa prima parte del documento si inizia a parlare della condotta definendone in primis i termini temporali, il 1 (calende, come da calendario romano adottato in questi documenti ) GIUGNO 1473 è la data di inizio dei termini di CONDOTTA la cui durata (ferma) è concordata in 8 anni con i 2 anni successivi di RISPETTO.

Il periodo di RISPETTO è il periodo dopo la scadenza della condotta in cui il condottiero, pur essendo libero di stipulare nuove condotte, non può rivolgere le armi contro il suo ex-alleato, periodo definito in questo caso in due anni che sono applicabili o meno (ad benepalcitum).

Il paragrafo finisce con il giuramento di fedeltà al Duca, alla duchessa e ai loro eredi, considererà nemici propri quelli del Duca e non li aiuterà in nessun modo.

"Item ha promesso et promette el dicto Nicolò, et obligato et obliga el prefato meser Constantio che ad tempo di pace tenera continuamente sexanta homini d’arme bene in ordine et in punto secondo il mestier de le arme, con soldo stipendio et provisione de ducati seimilia d’oro de camera per caduno anno durante la presente ferma. li quali spenderà in mantenere bene in ordine et in punto li dicti sexanta homini d’arme, et che starà continuamente residente con la persona sua presso de sua Excellentia in la quale residentia spenderà altri duomilia ducati in stare et vivere onorevolmente: li quali duomilia ducati sua Excellentia gli darà oltra li soprascripti seimilia ducati per stare et vivere presso di quella onorevolmente."

Nicolò in questa parte del contratto indica le effettive forze impiegate in questa condotta.

In tempo di pace Costanzo Sforza dovrà fornire 60 uomini d'arme equipaggiati di tutto punto. Per questi uomini il Duca dovrà versare 6000 ducati, ai quali dovrà aggiungerne altri 2000 come ricompensa necessaria a mantenere il degno status di Costanzo presso la corte Milanese.

"Et oltra ciò con la detta sua compagnia et con la persona propria andarà e starà ad fare guerra per tutta Italia e fora de Italia, contra caduno signore signoria potentia communita et persona de qualunche grado condixione et dignità, se sia neminem excipiendo etiam si suprema dignitat fulgeret temporali vel spirituali (senza eccezione alcuna … suprema dignità del temporale e spirituale) secondo per sua Excellentia gli sarà ordinato."

In questo paragrafo viene precisata che l’area di impiego delle truppe fornite potrà essere anche al di fuori del territorio italiano e che potrà scontrarsi con qualsiasi tipo di nemico senza eccezione di condizione o dignità.

"Item ha promesso el promette el dicto Nicolò che per tempo di guerra esso meser Costantio tenerà cento homini d’arme con la provisione infrascripta de ducati dodecemilia, bene in ordine et in ponto secondo el mestiere de le arme ut supra."

Costanzo prometto che in tempo di guerra porterà le sue truppe a 100 uomini d’arme passando ad una provvisione di 12.000 ducati.

"Et viceversa el prefato Illustrissimo signore Duca de Milano etc, ha promesso et promette al dicto Nicolò da Barignano procuratore et mandatario ut supra che darà al prefato messere Constantio singulis annis duranti (ogni anno) questi capitali per soldo stipendio et provisione, et per mantenere li soprascripti sexanta homini d arme per tempo di pace ducati seimilia, et per la persona d’esso messer Constantio per vivere dignamente et honorevolmente presso de sua Excellentia, ducati duomilia quali tutti ducati octomilia gli farà dare d’oro de camera o la valuta, e de li quali ducati octomilia gliene darà de presenti la mità, cioè ducati quattro milia, per prestanza, facta la conclusione de li presenti capituli; et el resto, videlicet li altri quattromila ducati, gli darà in tre termini, videlicet de quattro in quattro mesi in questo primo anno sì che in fine del dicto anno serà integramente satisfatto de li dicti octomilia ducati . El successive poi da anno in anno sua Excellentia li farà respondere el dicto suo soldo et provisione de ducati octomilia in quattro termini, videlicet de tre in tre mesi pro rata; ita che in fine de caduno anno sera integre sotisfatte de la dieta summa de ducati octomilia d’oro de camera o de valuta."

Questo paragrafo oltre a riprendere il precedente discorso della provvisione in tempo di pace illustrandone in particolare la modalità di pagamento: il Duca di Milano dovrà versare 6000 ducati per 60 uomini d’arme e 2000 per Costanzo Sforza, di questi 8000 ducati 4000 andranno versati come prestanza alla firma della condotta mentre i restanti saranno corrisposti in tre rate da quattro mesi , entro l’anno. Negli anni successivi il Duca di Milano dovrà versare gli 8000 ducati in 4 rate da tre mesi.

Il soldo per la PRESTANZA era una prassi comune all'epoca, praticamente il Duca anticipa i soldi necessari per mettere a punto l’equipaggiamento degli uomini d’arme. Questa usanza spesso non veniva rispettata e gli equipaggiamenti non venivano riordinati, è per questo che ,in ambito sforzesco, nascono delle figure come i COMMISSARI o PROVVEDITORI i quali andavano a controllare lo stato delle truppe durante il periodo della condotta.

"Item, ha promesso e promette sua Excellentia che li predicti homini d’arme sexanta che esso meser Constantio, ha da tenere gli darà le stantie in Romagna, overo in altri lochi (luoghi) dove ad sua Excellentia parirà, havendo poi la persona sua ad stare presso la prefata Excellentia."

Gli uomini alloggeranno (gli darà le stantie) in Romagna o in altri luoghi definiti (e forniti) dal Duca di Milano.

Il problema dell’alloggiamento degli uomini era piuttosto sentito all'epoca non solo da un punto di vista militare ma soprattutto da un punto di vista economico, difatti, la comunità che “ospitava” i soldati doveva occuparsi del suo mantenimento, non poche sono le missive in cui cittadini di questa o quella città richiedevano l’intervento del Duca per appianare diverbi con soldati o chiederne l’allontanamento dagli alloggi.

"Item ha promesso et promette, el pregato Illustrissimo signore Duca al dicto Nicolò stipulante et recipiente in nome d’esso messere Constantio, che in tempo di guerra li darà ducati dodecemilia d’oro de camera o la valuta ut supra, singulo anno durante la presente ferma et referma del beneplacito s el haverà loco: con li quali ducati dodecemilia, esso D.Constantio, debba servire in la guerra con homini d’arme cento bene in ordine et in ponto secondo el mestere dell’ arme ut supra, li quali cento nomini d’arme debba servire per quelo tempo che serà adoprato in la guerra."

Questo capitolo della Condotta specifica le modalità di pagamento della condotta in caso di guerra. Abbiamo già visto che dovranno essere schierati 100 uomini d’arme per i quali il Duca dovrà sborsare 12.000 ducati, la modalità non è spiegata ma si fa riferimento a UT SUPRA ovvero come sopra, da ciò si potrebbe azzardare l’ipotesi di ritenere valide le stesse modalità di pagamento ovviamente con i dovuti aggiustamenti monetari.

"Item ha declarato et declara el prefato signor Duca, che alhora se intende essere tempo de guerra, quando da esso signor Duca serà richiesto che se mette in ponto de guerra , et serà adoperata da Sua Excellentia et havera la prestanza in la guerra."

Nell'ultima parte del trattato si chiarisce i termini per cui viene dichiarato il tempo di guerra, quando lo stesso Duca richiederà a Costanzo Sforza di preparare le truppe per la guerra Costanzo potrà richiedere la provvisione e la prestanza di guerra.

"Actum in castro Papie tec. "

Segue il mandato di procura fatto da Costanzo Sforza a Nicolò da Barignano di concludere la condotta, per finire le sottoscrizioni di Marco di Domenico Trotti notaro e cancelliere del Duca di Milano quella di Niccolò da Barignano procuratore di Costanzo Sforza e l’altra di Cicco Simonetta famigerato segretario di Galeazzo Maria Sforza.

 

BIBLIOGRAFIA E FONTI

Patti della Condotta di Costanzo Sforza al servizio di Galeazzo Sforza Duca di Milano - Archivio Storico Milano
Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca/ 8, 1468 - 1471 / - Maria Nadia Covini.
L'esercito del duca : organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480) - Maria Nadia Covini
Le Nozze Di Costanzo Sforza Con Camilla Di Aragona Celebrate in Pesaro Nel MCCCCLXXV.- Anonimo Contemporaneo